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ITALIA

Air New Zealand.

ARTICOLO 7: RIFIUTO DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALE

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7.1 DIRITTO DI RIFIUTARE IL TRASPORTO
Il Vettore e/o i suoi operatori possono in qualsiasi momento, prima dell'imbarco, rifiutarsi di trasportare il Passeggero o il suo Bagaglio qualora, a loro ragionevole discrezione, decidano e stabiliscano quanto segue:
7.1.1 questa azione è necessaria per motivi di sicurezza;
7.1.2 questa azione è necessaria al fine di aderire alle leggi e alle normative vigenti o ai decreti emessi da qualsiasi stato o paese da cui, verso cui o su cui si vola;
7.1.3 il comportamento, l'età o lo stato mentale o fisico del Passeggero, compresa la difficoltà derivante da assunzione di alcool o farmaci, è tale da richiedere un'assistenza speciale, provocare disagio o rendere la propria presenza sgradevole per gli altri passeggeri o comportare pericolo o rischi a danno di se stessi, altri o cose;
7.1.4 questa azione è necessaria in quanto il Passeggero non ha rispettato alcune delle indicazioni del Vettore, tra cui l'osservanza delle presenti Condizioni in relazione al trasporto di merci pericolose o vietate;
7.1.5 il Passeggero si è rifiutato di sottoporsi al controllo di sicurezza;
7.1.6 il Passeggero non ha pagato la tariffa, le tasse o gli oneri previsti in relazione al suo attuale o precedente trasporto a bordo degli aerei del Vettore;
7.1.7 il Passeggero risulta sprovvisto di documenti di viaggio validi; il Passeggero potrebbe volere entrare in un paese in cui è in transito; il Passeggero potrebbe distruggere i documenti di viaggio durante il volo; il Passeggero si rifiuta di consegnare i documenti di viaggio all'equipaggio, dietro ricevuta, su richiesta dello stesso;
7.1.8 il Biglietto esibito dal Passeggero è stato acquistato illegalmente o presso un soggetto diverso dal Vettore o dai suoi Agenti autorizzati, risulta smarrito o rubato, è falso o contiene un coupon di volo che è stato alterato da soggetti diversi dal Vettore o dai suoi Agenti autorizzati o è stato danneggiato;
7.1.9 il Passeggero non è in grado di dimostrare di essere la persona nominata nel Biglietto;
7.1.10 il Passeggero ha commesso in precedenza atti od omissioni del tipo di cui al precedente articolo 7.1 durante un volo precedente o presso qualsiasi sede legata alla fornitura di servizi aerei, tra cui aeroporti e uffici di vendita di biglietti, e il Vettore ha motivo di credere che tali atti od omissioni possano ripetersi su un volo gestito dal Vettore o dai suoi operatori;
7.1.11 il Vettore ha comunicato al Passeggero per iscritto che successivamente alla data di tale comunicazione non intende trasportare il Passeggero sui voli gestiti dal Vettore o dai suoi operatori. In tal caso il Passeggero avrà diritto a un rimborso.

7.2 ASSISTENZA SPECIALE
L'accettazione per il trasporto di minori non accompagnati, diversamente abili, donne in stato di gravidanza, persone affette da malattia o altre persone che richiedono assistenza speciale, viene effettuata previo accordo con il Vettore. Ai passeggeri diversamente abili che al momento della prenotazione abbiano informato il Vettore della loro condizione e di eventuali esigenze speciali e che abbiano ottenuto l'accettazione dal Vettore, non potrà essere negato il trasporto a causa di tale condizione o di tali esigenze speciali. Qualora il Passeggero necessiti di speciale assistenza o chieda che gli vengano forniti attrezzature o servizi (quali ossigeno), il Vettore ha diritto ad addebitargli il costo per l'erogazione di tale assistenza, attrezzatura o servizi.

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