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16.1 COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
16.1.1 Il Bagaglio accettato dal portatore dello scontrino bagagli senza avanzare reclami al momento del ritiro deve presumersi consegnato in buone condizioni e in modo rispondente al contratto di trasporto, a meno che il Passeggero non dimostri il contrario.
16.1.2 Il Passeggero che intenda chiedere risarcimenti o avviare un'azione per danni è tenuto a informare il Vettore del danno riscontrato con la massima celerità, e in ogni caso entro sette (7) giorni dal ricevimento del Bagaglio imbarcato o sette (7) giorni dal ricevimento del Bagaglio non registrato. Il Passeggero che intenda richiedere risarcimenti o avviare azioni in riferimento a ritardi di consegna di Bagaglio imbarcato è tenuto a comunicare al Vettore il problema entro ventuno (21) giorni dalla data in cui il Bagaglio imbarcato sarà stato messo a sua disposizione per il ritiro. Tutte le notifiche di questo genere devono essere rese per iscritto.
16.2 PRESCRIZIONE DELLE AZIONI DI RIVALSA
Ogni diritto al risarcimento di danni dovrà ritenersi decaduto se la relativa azione non verrà avviata entro due anni dalla data dell'arrivo a destinazione o dalla data nella quale era previsto l'arrivo dell’aeromobile, o dalla data in cui il trasporto si è interrotto. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione viene stabilito dalle leggi vigenti nel territorio del tribunale adito, ferme restando tuttavia le disposizioni della Convenzione di Montreal.
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