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15.1 La responsabilità del Vettore e di ogni altro Vettore che fornirà il servizio di trasporto sarà definita dalle rispettive Condizioni di trasporto di ciascuno di essi.
TRASPORTO INTERNAZIONALE 15.2 In caso di richieste di risarcimento di danni ai passeggeri agli effetti dell'articolo 15 e di richieste di risarcimento di danni al bagaglio ai sensi dell'articolo 8.11 nel quadro di un Trasporto internazionale, come definito dall'articolo 1, il Vettore applicherà le condizioni sancite nella Convenzione di Montreal; in tale eventualità, i diritti del Passeggero e i diritti e le obbligazioni del Vettore saranno quelli esposti nell'Allegato 6 della Legge sull'aviazione civile (Civil Aviation Act) 1990. Tutti i trasporti eseguiti dal Vettore sono regolamentati dalle condizioni della Convenzione di Montreal, indipendentemente da qualsiasi altra convenzione che possa applicarsi al trasporto che riguarda il Passeggero e quand'anche al trasporto del Passeggero non si applichi nessuna convenzione. 15.3 La responsabilità del Vettore a fronte di richieste di danni in caso di morte, ferimento o altre lesioni di Passeggeri sarà limitata a 100,000 DSP, come specificato nell'articolo 15.11 , se lo stesso sarà in grado di dimostrare che il danno del caso non è imputabile a una condotta colposa o dolosa, di carattere attivo od omissivo, del Vettore stesso o di qualsiasi suo dipendente o agente, o che è interamente imputabile alla condotta colposa o dolosa, di carattere attivo od omissivo, attuata da terzi. 15.4 La responsabilità del Vettore nei termini esposti nell'articolo 15.2 è applicabile esclusivamente in riferimento alle richieste di risarcimento avanzate dal Passeggero stesso o, in caso di decesso del Passeggero, da qualsiasi persona fisica riconosciuta dalla legge come avente diritto; non è applicabile in riferimento a richieste avanzate da enti pubblici di assicurazione sociale e simili, indipendentemente dalla fondatezza della richiesta, che agiscano nell'esercizio di diritti di surroga, diritti concessi da disposizioni emanate da un corpo legislativo delegato dallo Stato o altro. L'eventuale cessione o trasferimento di richieste di risarcimento da parte dei passeggeri deve essere stabilite in conformità alla normativa vigente. 15.5 Il Vettore potrà essere sollevato interamente o in parte dalla sua responsabilità, come previsto dalle leggi applicabili, se dimostrerà che il Passeggero leso o deceduto ha causato il danno o ha concorso al suo determinarsi con la sua condotta negligente o colposa. 15.6 Il Vettore non risponde di malattie, lesioni o disabilità (incluso il caso di morte) attribuibili all'età avanzata o allo stato di salute del Passeggero, né dell'aggravamento di tali condizioni.
TRASPORTO NAZIONALE 15.7 Per quanto attiene al trasporto effettuato dal Vettore o dai suoi servizi collegati interamente nell'ambito della Nuova Zelanda e non a carattere internazionale, il tetto di responsabilità del Vettore sarà quello previsto dalla Parte 9B della Civil Aviation Act 1990 e del Carriage of Goods Act 1979 e successive modifiche e integrazioni. La responsabilità relativa alle lesioni personali o alla morte di passeggeri potrà essere esclusa in base alle disposizioni della Legge sulla prevenzione, la riabilitazione e l'indennizzo per danni fisici (Injury Prevention, Rehabilitation and Compensation Act) 2001 e successive modifiche e integrazioni. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, anche le disposizioni del Consumer Guarantees Act 1993 potranno applicarsi al trasporto del Passeggero.
CONDIZIONI GENERALI SULLA RESPONSABILITÀ 15.8 Le presenti Condizioni, comprese le disposizioni in materia di limitazione ed esclusione di responsabilità, si applicano agli agenti autorizzati del Vettore, agli operatori ANZ, ai dipendenti e ai rappresentanti del Vettore nella stessa misura in cui esse si applicano al Vettore stesso. L'importo totale recuperabile dal Vettore e dai suoi Agenti autorizzati, dipendenti e rappresentanti non può superare il limite di responsabilità del Vettore stesso.
DANNI INDIRETTI 15.9 La responsabilità del Vettore è strettamente limitata alle perdite dirette accertate. Il Vettore non risponde in nessun caso di perdite che rientrino nell'ambito dei danni esemplari, indiretti o speciali. 15.10 Ai fini degli articoli 8 e 15, il valore di un DSP nella valuta che interessa in un determinato giorno sarà l'importo fissato dal FMI come valore di 1 DSP nella valuta in oggetto (i) per quel giorno, oppure (ii) nel caso non sia stato fissato tale importo per quel particolare giorno, per l'ultimo giorno nel quale esso è stato fissato. Il Vettore accetta il valore di 1 DSP, secondo quanto pubblicato sul sito web del FMI nel giorno in questione. L'attuale indirizzo del sito del FMI è http://www.imf.org/external/np/fin/rates/rms_five.cfm, ma può cambiare di quando in quando. 15.11 Fatto salvo quanto espressamente contemplato nel presente documento, nulla di quanto contenuto nelle Condizioni potrà costituire rinuncia alla difesa in giudizio o esclusione della limitazione di responsabilità secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal o da altre leggi applicabili. Per quanto attiene ai terzi, il Vettore si riserva tutti i diritti di ricorso nei confronti di chiunque, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti al concorso nella copertura legale e nel risarcimento. 15.12 In tutti i casi in cui la Convenzione di Montreal non sia applicabile in forza di legge, il Vettore si impegna ad applicarne le disposizioni adattandole alla fattispecie del caso e in base al riferimento dell'articolo 33 della Convenzione di Montreal a "uno degli Stati firmatari" o a "uno Stato firmatario" come se fosse il riferimento a "un paese". Ritorna alle Condizioni di trasporto
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