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Air New Zealand.

ARTICOLO 12: DISPOSIZIONI RELATIVE A SERVIZI SUPPLEMENTARI

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12.1 Fatte salve le disposizioni di legge vigenti, ove, nel quadro della sottoscrizione del contratto di trasporto aereo il Vettore si impegni ad organizzare anche la fornitura di servizi aggiuntivi, lo stesso e i suoi operatori non risponderanno al Passeggero di tali servizi se non nella stretta misura in cui un eventuale disservizio potrà dipendere dalla loro negligenza nell'organizzazione degli stessi, o in cui la loro responsabilità sorga ai sensi delle disposizioni della Legge sulle garanzie dei consumatori (Consumer Guarantees Act) 1993 (Nuova Zelanda).

12.2 Gli eventuali servizi di trasporto di superficie forniti dal Vettore al Passeggero potranno andare soggetti a condizioni diverse. È possibile ricevere queste condizioni dal Vettore previa richiesta.


 
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